Statuto

Lo Statuto dell´Associazione di Volontariato “Presenza” ONLUS

 
Art. 1
COSTITUZIONE

1) E’ costituita l’Associazione di Volontariato , denominata   “PRESENZA – ONLUS”
con sede in Palmi, via R. Pugliese n°1.
2) L’Associazione si ispira ai principi cristiani con l’impegno a testimoniare in particolare i valori della carità, della gratuità, della condivisione, della solidarietà, della liberazione e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3) L’Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro, ha durata illimitata.
4) Lo spirito e la prassi dell’Associazione si fondano:
4.1- sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali;
4.2- sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, sociale e religiosa della persona;
4.3 –  sul concreto contributo alla costruzione di situazioni di maggiore giustizia sociale ed alla rimozione delle cause che generano emarginazione e discriminazione sociale, anche attraverso la denuncia, una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
4.4 – sulla esigenza di perseguire concreti obbiettivi di pace mediante mezzi che siano sviluppo della cultura della pace;
4.5 – sul diretto impegno nel civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l’iniziativa pubblica e privata e con le forze sociali, purché esse forme non violino l’originalità,  l’autonomia, gli scopi e lo spirito dell’Associazione.
5) L’Associazione, userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione  “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2
FINALITA’

Le finalità dell’Associazione sono:
1) operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
2) promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione a chi vive condizioni di disagio;
3) rimuovere con l’impegno personale le varie forme di emarginazione e povertà: povertà economica, povertà istituzionale, povertà “umane”, condizioni di svantaggio, isolamento, abbandono, rifiuto sociale, rinunzia alla vita;
4) promuovere l’uguaglianza ed il rispetto delle differenze, diffondendo la cultura dell’accoglienza, della gratuità e della solidarietà, e rimuovendo, attraverso la testimonianza diretta, le barriere psicologiche che emarginano il “diverso”;
5) aiutare la persona in difficoltà, attraverso l’esperienza di contatti umani validi, di sostegno psicologico, di momenti socializzanti, di vita comunitaria, di proposte responsabilizzanti, di attività di lavoro, a recuperare il proprio equilibrio individuale e realizzare il proprio inserimento sociale;
6) organizzare e collaborare a ricerche sui bisogni del territorio, coinvolgendo la popolazione ed il mondo giovanile nella conoscenza e nella risposta alle necessità individuali;
7) realizzare, nel pieno concetto della condivisione, forme di convivenza con disabili per favorire autentici rapporti di amicizia ed un coinvolgimento più diretto alla loro situazione umana e facilitare il loro inserimento nelle realtà sociali attraverso attività ricreative e lavorative;
8) promuovere iniziative a favore degli anziani in un’ottica di promozione di momenti aggreganti e creativi e di coordinamento delle iniziative presenti sul territorio;
9) contribuire ad alleviare le sofferenze del prossimo raggiungendo gli ammalati negli ospedali, in altri luoghi di ricovero e nel loro domicilio, svolgendo attività complementare a quello del personale sanitario senza sostituirsi ad esso e senza sovvertirne i ruoli;
10) essere presenti in alcune strutture esistenziali di carattere tradizionale, quali case di ricovero o orfanotrofi per animarle e vivacizzarle ;
11) creare “spazi” per chi ha bisogno di comunicare e di essere ascoltato con dignità e rispetto;
12) creare luoghi di incontro e di riferimento per gli emigrati, consentendo loro di organizzarsi un dignitoso inserimento sul territorio;
13) promuovere e rivendicare l’accettazione della cultura zingara nel contesto della nostra società  in un clima di interscambio per realizzare rapporti di convivenza sereni;
14) collaborare con le autorità carcerarie nell’ambito degli spazi previsti dalla riforma al fine di realizzare il più possibile un dialogo con la società esterna per il reinserimento e l’assistenza psicologica alle famiglie presenti nel territorio;
15) rivolgere l’attenzione ai problemi di emarginazione, di disadattamento psicologico e sociale connessi o determinati dalle situazioni di tossicodipendenza;
16) favorire la crescita umana e sociale dei ragazzi e dei giovani attraverso la conoscenza diretta dei problemi inerenti all’età e all’ambiente socioculturale di provenienza;
17) indire e organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità che si verifichino sia in ambito locale sia altrove;
18) fornire, in caso di calamità naturali o di calamità prodotte dall’uomo, sostegno pastorale, sanitario, economico, educativo, scolastico in rapporto ai vari bisogni emergenti;
19) promuovere programmi di educazione alla pace ed alla non violenza, favorendo il servizio civile alternativo;
20) favorire la formazione degli operatori volontari impegnati nei servizi sociali, sia pubblici sia privati, e nelle attività di promozione umana;
21) sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi inerenti le condizioni di emarginazione e di disaggio sociale e richiamare gli organi competenti al senso di responsabilità civile e politica ed alla realizzazione di interventi, di strutture e di servizio
socio – sanitari territoriali adeguati alle necessità, difendendo gli emarginati, i disabili, i malati e le persone in difficoltà sul terreno dei diritti civili.

Art. 3
MODALITA’ D’INTERVENTO

1)I gruppi di volontariato operano mediante servizi ed iniziative di solidarietà aperta a tutti i cittadini, giovani ed adulti, di qualsiasi formazione ed ideologia, che condividono la scelta del volontariato.
2) L’associazione promuove servizi di solidarietà ed attività di volontariato, giuridicamente distinti ed autonomi, gestiti da propri regolamenti ispirati al presente Statuto, che per indicazione esemplificativa e non limitativa vengono di seguito riportati:
a) centri di accoglienza e di riabilitazione per handicappati fisici e psichici e disabili mentali;
b) centri di accoglienza per anziani;
c) centri di formazione e di aggregazione sociale per l’infanzia, per gli adolescenti e per i giovani;
d) comunità-alloggio per minori provenienti da nuclei familiari disgregati;
e) gruppi-famiglia affidatari per l’affido temporaneo di minori in difficoltà o in stato di abbandono definitivo o momentaneo da parte delle famiglie;
f) campi di vacanza-studio;
g) attività di servizio sociale per la famiglia;
h) attività di animazione musicale e teatrale;
i) assistenza malati in ospedale e a domicilio;
l) gruppi di pronto intervento;
m) centri di ascolto e di accoglienza per tossicodipendenti;
n) cooperative di solidarietà sociale;
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle contemplate nell’art. 2 e nel presente articolo dello Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.  4
SOCI

1) Il numero dei soci è illimitato.
2) Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, le comunità, le cooperative, gli Enti che cooperino allo sviluppo dell’Associazione e alla realizzazione delle sue finalità.
3) I soci si suddividono in:

– soci fondatori
– soci promotori
– soci effettivi
– soci ordinari
– soci onorari
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci promotori coloro che entro il 1995 abbiano svolto cinque anni di attività e che, di fatto, in questo primo quinquennio, abbiano promosso l’attuazione delle finalità e delle attività dell’Associazione.
Sono soci effettivi i volontari.
Sono soci ordinari gli utenti del servizio di volontariato.
Sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, delibera di assegnare a titolo onorifico o gratuito la tessera di socio.
4) Il diritto di voto spetta ai soci fondatori, ai soci promotori ed ai soci effettivi, che debbono essere maggiori d’età, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
5) L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, indirizzata al Consiglio Direttivo che ne delibera l’accettazione a suo insindacabile giudizio.
6) Le persone giuridiche, i gruppi, le associazioni, le cooperative esprimono la loro partecipazione all’Associazione attraverso una persona fisica, da ciascuno di essi delegata per iscritto, secondo le modalità dei propri statuti o regolamenti.
7) Con l’ammissione all’Associazione ogni socio accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie ed instaura con l’Associazione un rapporto senza limiti temporali.
8) Il socio che intende recedere dall’Associazione deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza del bilancio sociale. In caso diverso l’adesione all’Associazione si intende rinnovata per l’esercizio successivo.
L’esclusione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, avviene a seguito del compimento di  atti lesivi del prestigio dell’Associazione o per inadempienza degli obblighi derivati dal  presente statuto o dai regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano  incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ovvero quando, senza giustificato  motivo, sia stato assente per tre volte consecutive dagli impegni assunti o dalle riunioni dei vari  istituti operativi. I Soci receduti o esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.    9) I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti annualmente o volta per volta dal presidente, sentito il Consiglio Direttivo.                                                   10) L’assistenza spirituale degli ospiti e del personale del centro è affidato al Parroco pro tempore della Parrocchia S. Nicola di Palmi e da un suo delegato, previo nulla osta dal Vescovo della Diocesi. Nel caso in cui lo stesso fosse impedito o rinunziasse all’incarico, tale ruolo sarà esercitato da un sacerdote designato dal Vescovo, udito il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il servizio viene esercitato a titolo gratuito, secondo lo spirito del volontariato, mentre le spese necessarie per le attività, sono a carico della stessa Associazione, previa presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art.  5
L’ASSEMBLEA

1)Organi dell’Associazione sono:
-l’Assemblea;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
-la Segreteria;
-il Revisore Unico;
-il Collegio dei Probiviri.
2) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
3) L’Assemblea Generale – ordinaria e straordinaria – è costituita dai Soci aventi diritto al voto.
4) L’Assemblea Generale ordinaria è convocata una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Spetta all’Assemblea generale ordinaria:
-nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri;
-nominare e revocare il soggetto incaricato del controllo e della revisione legale dei conti;                                                                                                              -approvare la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
-approvare il bilancio dell’esercizio sociale preventivo e consuntivo;
-acclamare i soci onorari.
5)  L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle seguenti materie:
-modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
-scioglimento dell’Associazione.
6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può altresì essere convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta motivata e scritta  da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.
7) L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese, sia in prima che in seconda convocazione,  a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti si procede a nuovo scrutinio. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro
responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
8) In sede straordinaria, per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dell’atto
costitutivo  e /o dello statuto, è richiesta – sia in prima che in seconda convocazione – la
presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti;
per le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del
suo  patrimonio è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione , la presenza di
almeno ¾ dei  soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.
9) Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. E’ vietato il cumulo
delle deleghe in   numero superiore a due.
10) lavori dell’Assemblea sono diretti dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua
assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, da persona designata
dall’Assemblea;
i verbali di riunione dell’Assemblea sono redatti dal segretario dell’Associazione, o, in
caso di sua assenza, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo scelto dal
Presidente;  le votazioni avvengono per alzata di mano;
su decisione motivata del Presidente o nel caso ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei
presenti hanno luogo a scrutinio segreto;
in questo caso il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti;
le elezioni alle cariche sociali avvengono sempre a scrutinio segreto, scegliendo i
nominativi da un elenco di soci che abbiano comunicato al Consiglio Direttivo la
propria candidatura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’elezione.

Art. 6
CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 ad un massimo dodici membri eletti dall’Assemblea dei Soci, di cui
1/3 tra i soci fondatori, 1/3 tra i soci promotori ed 1/3 tra i soci effettivi, iscritti all’Associazione da almeno cinque anni.
Al Consiglio Direttivo partecipano anche i responsabili dei diversi settori, però solo con voto consultivo; in casi particolari, tuttavia, il Presidente, sentito il Consiglio, potrà richiedere il loro parere con diritto di voto deliberativo.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Venendo a mancare durante il triennio per dimissioni, decadenza o altro impedimento, uno o più membri del consiglio, il Consiglio Direttivo può sostituire interinalmente sino alla prossima Assemblea.
La carica di componente del Consiglio Direttivo non comporta corresponsione di compensi o di gettoni di presenza, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
2) Al Consiglio Direttivo spetta il compito:
di coordinare e dirigere tutta l’attività sociale nel rispetto delle direttive generali dell’Assemblea;
di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
di approvare in via d’urgenza, con i poteri dell’Assemblea, per particolare esigenza di ordine amministrativo, bilanci preventivi e consuntivi parziali, riferiti ai singoli settori di attività;
di assumere tutti i provvedimenti, eccedenti anche l’ordinaria amministrazione, necessari per il funzionamento dell’Associazione;
di procedere , all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione dell’elenco dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, adottando in caso contrario gli opportuni provvedimenti;
di indire le assemblee generali e di predisporre i regolamenti;
di procedere ad eventuali variazioni delle quote associative;
di nominare i coordinatori dei settori operativi;
di deliberare l’adesione dell’Associazione a istituzioni ed organismi pubblici e privati, che operano nel campo della solidarietà sociale, e la designazione dei delegati.
3) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre
dei suoi  componenti.
4) Il Consiglio Direttivo delibera, con la presenza di almeno sette componenti e a maggioranza semplice, per alzata di mano.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo che non partecipano a tre successive riunioni, se non
per   giustificato motivo, sono considerati decaduti.
5)  Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 7
IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione di Volontariato “PRESENZA”, all’atto della costituzione dell’Associazione e vita sua naturale  durante, è don Silvio Mesiti.
In caso di impedimento o di dimissione dello stesso, il Presidente dell’Associazione viene nominato dal Vescovo pro tempore della diocesi di Oppido-Palmi, su proposta dell’assemblea, che lo eleggerà tra i soci fondatori o promotori, secondo la prassi prevista dallo statuto. Qual’ora tra gli stessi dovesse mancare la possibilità o la disponibilità, potranno essere eletti a tale carica anche i soci effettivi con almeno 10 anni di iscrizione all’associazione.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici ad essa relativi:
– convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle
deliberazioni degli organi sociali;
– firma gli ordinativi di cassa e di pagamento, la corrispondenza ufficiale, le convenzioni e i contratti e sovrintende all’attività organizzativa ed amministrativa dell’Associazione.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, sono esercitate dal Vice-Presidente, nominato dal Presidente tra i soci.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, in via comunque transitoria, l’esecuzione di deliberazioni degli organi sociali.

Art. 8
LA SEGRETERIA

1) Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tutti quelli che la Segreteria deciderà di cooptare, formano la Segreteria.
Compiti della Segreteria sono la programmazione e l’organizzazione di tutte le manifestazioni e le attività dell’Associazione.
2) Il Segretario provvede, sotto le direttive del Presidente, a quanto necessario per l’amministrazione dell’Associazione.
In particolare:
– provvede alla redazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– provvede alla custodia ed alla regolare tenuta dell’archivio, del protocollo e degli atti
amministrativi, nonché all’efficienza ed al corretto utilizzo di tutti i beni di proprietà
dell’Associazione.
3) Al Tesoriere spetta il compito di compilare ed aggiornare i registri di esercizio finanziario relativi alle entrate ed alle spese

– provvede alla compilazione, alla custodia ed alla regolare tenuta degli inventari e degli atti contabili.

4) Il Consiglio Direttivo ha facoltà, in ogni caso, di affidare ad un’unica persona i compiti di Segretario e di Tesoriere.

Art. 9
REVISORE UNICO
Sussistendo i presupposti previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 l’esercizio del controllo dell’Associazione e la revisione contabile della stessa vengono esercitate da un organo monocratico che esercita la funzione di revisore legale dei conti e dal quale si applicano gli art. 30 et 31 del D.Lgs sopraindicato.
 
Art. 10
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri è composto da due persone anche esterne all’Associazione, elette dall’Assemblea; parte di diritto il Vescovo pro tempore o da un suo delegato, nella qualità do Presidente. I Probiviri non hanno diritto a remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza  della loro attività.


Art. 11
FINANZE E PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
-dalle quote di iscrizione da versare all’atto di ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;  -dai contributi volontari dei soci; -da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari manifestazioni, attività, interventi di solidarietà, che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;  -dai contributi dello Stato, della Regione Calabria, dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, Comune di Palmi, Comuni limitrofi, Istituti di credito, Enti in genere;
-da contributi, sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati;
-da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettivamente a favore di altre ONLUS, che per legge o statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre.
L’Assemblea delibera entro il 30 Aprile l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso.
Le operazioni finanziarie dell’Associazione possono essere affidate ad uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 12

PERSONALE 

L’Associazione può assumere personale dipendente e collaboratori di lavoro autonomo, secondo le esigenze delle varie attività, al fine di migliorarne i servizi; i loro rapporti con l’Associazione sono disciplinati dalla legge vigente in materia


Art. 13
NORME FINALI

In caso di impossibilità di funzionamento dell’Associazione, viene demandato al parroco della Parrocchia “S. Nicola” in Palmi ed in caso di sua impossibilità o di rinuncia, al Vescovo pro tempore della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, il compito di garantire le finalità stesse delle strutture realizzate, dando vita ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, avente le stesse finalità della presente, cui sarà devoluto il patrimonio dell’Associazione.
Qualora ciò non fosse possibile, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di ispirazione cattolica, presenti in Palmi, od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Regolamento Interno 
Fin dal primo momento, come da statuto, la direzione delle attività e l’amministrazione economica è interamente affidata ai soci dell’associazione di volontariato, che prestano il loro servizio a titolo completamente gratuito, mentre  gli altri servizi sono affidati a circa sessanta operatori professionali, assunti  con regolare contratto  di lavoro a tempo indeterminato.